DEFINIZIONE E FINALITA'
Art. 1 E’ costituita un’associazione denominata “Looking4” (di seguito denominata Associazione) con sede in località Musigliano, Via Musigliano 103, 56021, Cascina, (Pi), la quale è retta dal presente statuto ed ha durata illimitata.
“Looking4” è un’associazione indipendente, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico. L’Associazione è conforme alla L. 7 dicembre 2000 n° 383, alla Legge Regionale Toscana n°42 del 9 dicembre 2002 e alle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano, ed è regolata in base alle sopracitate norme nonché al presente statuto. L’Associazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili.
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere e sostenere l’ideazione e la realizzazione di iniziative socio culturali e di promozione sociale in linea con i principi ispiratori dell’Associazione stessa, volte alla diffusione sul territorio di valori quali la pace, la solidarietà e l’integrazione sociale, l’attivismo e l’impegno civile, oltre alla cooperazione. L’associazione vuole inoltre promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sulle diverse forme di espressione artistica e sostenere iniziative volte alla loro diffusione.
Art. 2 L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 attraverso lo svolgimento di attività nei settori della promozione della cultura e dell’arte, della cooperazione nazionale ed internazionale, della formazione nei confronti delle categorie di soggetti espressamente previste dall’art. 10 comma 2 lett. A) e b) Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a eccezione di quelle direttamente connesse come previsto dallo stesso Decreto Legislativo. In merito alla suddetta lettera b) dell’art. 10 comma 2 si precisa che dovranno ricomprendersi nelle categorie di soggetti beneficiari delle attività con finalità di solidarietà sociale qualsiasi categoria di utenti, purché destinatari diretti o indiretti di progetti per la cooperazione internazionale per lo sviluppo e l’educazione o della cooperazione per la pace, compresi operatori sociali, insegnanti ed educatori in favore dei quali è prevista un’attività di formazione. L’Associazione ha tra le sue attività principali la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo e, nell’ambito della cooperazione per la pace con la possibilità di aderire e promuovere iniziative e progetti di concerto con organismi organizzativi e non, nazionali e internazionali. Al fine di promuovere i propri principi fondanti l’Associazione potrà creare occasioni di contatto per la comunità, momenti di aggregazione tra la popolazione, altre realtà associative, culturali ed economiche. In attuazione degli scopi suddetti, e in modo ad essi complementare, l’Associazione potrà offrire spettacoli musicali e/o teatrali, seminari, mostre di arte, svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e organizzare di viaggi turistici. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune e necessarie.
I SOCI
Art. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori, comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.
Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e agli eventuali regolamenti (se presenti) e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5 E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 6
I Soci saranno classificati in due distinte categorie:
– Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo con diritto di voto.
– Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dello svolgimento della riunione, entrano a far parte dell’Associazione con diritto di voto. I soci hanno diritto a:
a - frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
b - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
c - discutere e approvare i rendiconti;
d - eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 7 I soci ordinari sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, a osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 8 La qualifica di socio si perde per:
a – decesso;
b - mancato pagamento della quota sociale;
c - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
d - espulsione o radiazione.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a – inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
b - denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
c - l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
e - l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
f - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci oppure il Collegio dei Garanti se nominato.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO
Art. 11 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a - beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
b - contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di privati e/o enti pubblici;
c - fondo di riserva;
d – attività marginali di carattere economico o commerciale
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire utili o riserve di utili salve le destinazioni previste dalla legge.I soci potranno, su richiesta deliberata dall’Assemblea, finanziare l’Associazione con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. I versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento a favore dell’Associazione, se non diversamente deliberato, devono considerarsi infruttiferi.
Art. 12 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Art. 13 La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’Associazione.
Art. 14 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 Partecipano all'Assemblea Generale dei tutti coloro che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima, e da inviare ad ogni socio. L’invio potrà avvenire anche tramite sms, fax, posta elettronica ecc. agli indirizzi risultanti nell’anagrafe sociale. L’assemblea è validamente convocata se alternativamente all’invio dell’avviso ad ogni socio la convocazione viene adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa.
Art. 16 L'Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato, o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 17 L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o agli eventuali Regolamenti, proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei soci, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Ove in prima convocazione non sia possibile raggiungere tale quorum costitutivo, in seconda convocazione le modifiche potranno comunque essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti qualunque sia il numero degli intervenuti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.
Art. 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente sarà nominato dall’Assemblea che con la stessa modalità sceglierà tra gli intervenuti il Segretario. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, oppure secondo le modalità previste dall’ eventuale Regolamento, qualora approvato. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 20 L'Assemblea Generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
a - approva le linee generali del programma di attività;
b - approva il rendiconto annuale;
c - delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
d – elegge i membri del Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione;
e - discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
f - elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
g - istituisce, qualora lo ritenga opportuno e con le maggioranze qualificate di cui all’art. 18, il Collegio dei Sindaci Revisori e ed il Collegio dei Garanti; ne elegge i membri con le modalità previste per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo;
h - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
art. 21 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, fra tutti i soci presenti all’assemblea, e dura in carica massimo tre anni.
E' composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nel corso della prima Assemblea dei soci.
Art. 22 Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, o costituire specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
a - il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
b - il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
c - il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Art. 24 Compiti del Consiglio direttivo sono:
a - eseguire le delibere dell'Assemblea;
b - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
c - predisporre il rendiconto annuale;
d - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
e - deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
f - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
g - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
h - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
i - decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
l - presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
Art. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate all’unanimità. Le votazioni normalmente sono a scrutinio segreto.. La parità di voti comporta il rigetto della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
Art. 26 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decade comunque dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea, indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 27 Il Collegio dei Garanti può essere istituito dall’assemblea a norma dell’art. 22 del presente statuto. Esso è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell’Associazione, sulle violazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario. Non può essere eletto a componente del Collegio dei Garanti il socio che ricopra una carica pubblica. Qualora un componente del Collegio assuma una carica pubblica durante il proprio mandato decade automaticamente.
Art. 28 Il Collegio dei Sindaci Revisori può essere istituito dall’Assemblea a norma dell’art. 22 del presente statuto. Esso è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. Non può essere eletto a sindaco revisore il socio che ricopra una carica pubblica. Qualora un sindaco revisore assuma una carica pubblica durante il proprio mandato decade automaticamente.
Art. 29 I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei Garanti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 30 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti, sono incompatibili fra di loro.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 31 La decisione motivata di sciogliere l’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e, comunque, per scopi di pubblica utilità procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 Per quanto non previsto dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti, decide l'Assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.
Art. 1 E’ costituita un’associazione denominata “Looking4” (di seguito denominata Associazione) con sede in località Musigliano, Via Musigliano 103, 56021, Cascina, (Pi), la quale è retta dal presente statuto ed ha durata illimitata.
“Looking4” è un’associazione indipendente, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico. L’Associazione è conforme alla L. 7 dicembre 2000 n° 383, alla Legge Regionale Toscana n°42 del 9 dicembre 2002 e alle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano, ed è regolata in base alle sopracitate norme nonché al presente statuto. L’Associazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili.
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere e sostenere l’ideazione e la realizzazione di iniziative socio culturali e di promozione sociale in linea con i principi ispiratori dell’Associazione stessa, volte alla diffusione sul territorio di valori quali la pace, la solidarietà e l’integrazione sociale, l’attivismo e l’impegno civile, oltre alla cooperazione. L’associazione vuole inoltre promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sulle diverse forme di espressione artistica e sostenere iniziative volte alla loro diffusione.
Art. 2 L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 attraverso lo svolgimento di attività nei settori della promozione della cultura e dell’arte, della cooperazione nazionale ed internazionale, della formazione nei confronti delle categorie di soggetti espressamente previste dall’art. 10 comma 2 lett. A) e b) Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a eccezione di quelle direttamente connesse come previsto dallo stesso Decreto Legislativo. In merito alla suddetta lettera b) dell’art. 10 comma 2 si precisa che dovranno ricomprendersi nelle categorie di soggetti beneficiari delle attività con finalità di solidarietà sociale qualsiasi categoria di utenti, purché destinatari diretti o indiretti di progetti per la cooperazione internazionale per lo sviluppo e l’educazione o della cooperazione per la pace, compresi operatori sociali, insegnanti ed educatori in favore dei quali è prevista un’attività di formazione. L’Associazione ha tra le sue attività principali la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo e, nell’ambito della cooperazione per la pace con la possibilità di aderire e promuovere iniziative e progetti di concerto con organismi organizzativi e non, nazionali e internazionali. Al fine di promuovere i propri principi fondanti l’Associazione potrà creare occasioni di contatto per la comunità, momenti di aggregazione tra la popolazione, altre realtà associative, culturali ed economiche. In attuazione degli scopi suddetti, e in modo ad essi complementare, l’Associazione potrà offrire spettacoli musicali e/o teatrali, seminari, mostre di arte, svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e organizzare di viaggi turistici. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune e necessarie.
I SOCI
Art. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori, comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.
Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e agli eventuali regolamenti (se presenti) e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5 E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 6
I Soci saranno classificati in due distinte categorie:
– Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo con diritto di voto.
– Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dello svolgimento della riunione, entrano a far parte dell’Associazione con diritto di voto. I soci hanno diritto a:
a - frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
b - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
c - discutere e approvare i rendiconti;
d - eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 7 I soci ordinari sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, a osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 8 La qualifica di socio si perde per:
a – decesso;
b - mancato pagamento della quota sociale;
c - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
d - espulsione o radiazione.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a – inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
b - denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
c - l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
e - l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
f - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci oppure il Collegio dei Garanti se nominato.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO
Art. 11 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a - beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
b - contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di privati e/o enti pubblici;
c - fondo di riserva;
d – attività marginali di carattere economico o commerciale
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire utili o riserve di utili salve le destinazioni previste dalla legge.I soci potranno, su richiesta deliberata dall’Assemblea, finanziare l’Associazione con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. I versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento a favore dell’Associazione, se non diversamente deliberato, devono considerarsi infruttiferi.
Art. 12 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Art. 13 La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’Associazione.
Art. 14 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 Partecipano all'Assemblea Generale dei tutti coloro che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima, e da inviare ad ogni socio. L’invio potrà avvenire anche tramite sms, fax, posta elettronica ecc. agli indirizzi risultanti nell’anagrafe sociale. L’assemblea è validamente convocata se alternativamente all’invio dell’avviso ad ogni socio la convocazione viene adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa.
Art. 16 L'Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato, o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 17 L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o agli eventuali Regolamenti, proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei soci, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Ove in prima convocazione non sia possibile raggiungere tale quorum costitutivo, in seconda convocazione le modifiche potranno comunque essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti qualunque sia il numero degli intervenuti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.
Art. 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente sarà nominato dall’Assemblea che con la stessa modalità sceglierà tra gli intervenuti il Segretario. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, oppure secondo le modalità previste dall’ eventuale Regolamento, qualora approvato. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 20 L'Assemblea Generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
a - approva le linee generali del programma di attività;
b - approva il rendiconto annuale;
c - delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
d – elegge i membri del Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione;
e - discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
f - elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
g - istituisce, qualora lo ritenga opportuno e con le maggioranze qualificate di cui all’art. 18, il Collegio dei Sindaci Revisori e ed il Collegio dei Garanti; ne elegge i membri con le modalità previste per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo;
h - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
art. 21 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, fra tutti i soci presenti all’assemblea, e dura in carica massimo tre anni.
E' composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nel corso della prima Assemblea dei soci.
Art. 22 Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, o costituire specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
a - il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
b - il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
c - il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Art. 24 Compiti del Consiglio direttivo sono:
a - eseguire le delibere dell'Assemblea;
b - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
c - predisporre il rendiconto annuale;
d - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
e - deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
f - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
g - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
h - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
i - decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
l - presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
Art. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate all’unanimità. Le votazioni normalmente sono a scrutinio segreto.. La parità di voti comporta il rigetto della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
Art. 26 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decade comunque dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea, indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 27 Il Collegio dei Garanti può essere istituito dall’assemblea a norma dell’art. 22 del presente statuto. Esso è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell’Associazione, sulle violazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario. Non può essere eletto a componente del Collegio dei Garanti il socio che ricopra una carica pubblica. Qualora un componente del Collegio assuma una carica pubblica durante il proprio mandato decade automaticamente.
Art. 28 Il Collegio dei Sindaci Revisori può essere istituito dall’Assemblea a norma dell’art. 22 del presente statuto. Esso è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. Non può essere eletto a sindaco revisore il socio che ricopra una carica pubblica. Qualora un sindaco revisore assuma una carica pubblica durante il proprio mandato decade automaticamente.
Art. 29 I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei Garanti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 30 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti, sono incompatibili fra di loro.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 31 La decisione motivata di sciogliere l’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e, comunque, per scopi di pubblica utilità procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 Per quanto non previsto dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti, decide l'Assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.